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Sportitalia

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Regolamento Interno Lega Nazionale Pallacanestro
TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE

Articolo 1 - Scopi e attività della Lega Nazionale Pallacanestro
1. La Lega Nazionale Pallacanestro, costituita nel 1973, in seguito chiamata per brevità Lega, è l’associazione di tutte le Società affiliate alla F.I.P. che partecipano ai campionati nazionali non professionistici.
2. La Lega agisce nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme della F.I.P., godendo di autonomia organizzativa ed amministrativa.
3. La Lega rappresenta le società affiliate nei rapporti con la F.I.P. e le altre Leghe.
4. La Lega esercita il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti delle società associate in caso di loro inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni della Lega, o da qualsiasi accordo concluso dalla Lega con terzi.
5. La Lega può gestire, anche economicamente, siti Internet o testate giornalistiche, o analoghi mezzi di comunicazione, per la divulgazione e l’informazione relativa ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale ed alla Coppa Italia di Lega, senza ingerenza nelle analoghe iniziative assunte dalle società associate.
6. La Lega può gestire e sfruttare anche economicamente eventuali propri diritti di immagine, radiotelevisivi, elettronici e promopubblicitari, senza ingerenze in analoghe iniziative assunte dalle società associate.
A tal fine, ferma la titolarità dei diritti televisivi in capo a ciascuna associata, le Società cedono gratuitamente i diritti per le suddette partite alla Lega, che concluderà accordi per la trasmissione in diretta nazionale delle partite nelle modalità e con i limiti di cui al presente comma.
7. La Lega può collaborare con altri Organismi che hanno come finalità lo sviluppo dello sport :
a) elaborando progetti comuni;
b) fornendo servizi, mezzi e personale.

Articolo 2 - Ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro
1. La partecipazione ad uno dei campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, è il titolo per l'ammissione alla Lega, che avviene automaticamente.
2. Le società, aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, nel rispetto dell’art. 60 dello Statuto F.I.P, possono presentare istanza di recesso motivata al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno sportivo.
Per le Società retrocesse dalla Legadue o neopromosse dalla Serie C2, il termine di recesso è stabilito all’11 luglio di ogni anno sportivo.
Per le Società ripescate il termine di recesso è stabilito entro cinque giorni dall’avvenuto ripescaggio.
Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione di recesso presentata dalla Società ed informa la Federazione di tale volontà.


Articolo 3 - Composizione della Lega
1. Le società affiliate alla Lega sono organizzate in settori, uno per ognuno dei campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.

Articolo 4 - Esclusione
1. Le società affiliate sono escluse dalla Lega:
a) per scioglimento della società;
b) per promozione a campionati professionistici;
c) per retrocessione ai campionati regionali;
d) per delibera del Consiglio Federale nei casi previsti dai Regolamenti federali.

TITOLO II - LE ASSEMBLEE

Articolo 5 - L'Assemblea Generale delle Società ordinaria e straordinaria
1. L'Assemblea generale, regolarmente convocata e costituita, cui partecipano tutte le società che fanno parte della Lega, rappresenta la totalità delle società e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutte le società, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea delibera solo ed esclusivamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le società sono rappresentate in Assemblea dal Presidente che può delegare in sua vece un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della società, regolarmente in carica e munito di specifica delega rilasciata dal Presidente della società o da un Dirigente autorizzato alla firma. Le società affiliate possono, altresì, farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un loro delegato. Tali deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all’Assemblea appartenenti allo stesso campionato. Ciascuna società potrà rilasciare deleghe con le seguenti regole per ogni campionato:
Campionato Italiano Dilettanti serie A ogni società può rappresentare una sola società oltre la propria;
Campionato Italiano Dilettanti serie B ogni società può rappresentare tre società oltre la propria;
Campionato Italiano Dilettanti serie C ogni società può rappresentare sette società oltre la propria.

Articolo 6 - Presidenza delle Assemblee
1. Le Assemblee Generali ordinaria o straordinaria sono presiedute, dal Presidente della Lega che designa un segretario e, qualora si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori.
2. Spettano al Presidente dell'Assemblea la direzione dei lavori assembleari e la determinazione delle modalità procedurali compresa la limitazione di tempo per gli interventi, la scelta del metodo di votazione nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7.


Articolo 7 - Modalità di votazione delle Società
1. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le votazioni su mozioni di fiducia o di sfiducia debbono avvenire per appello nominale.
3. Ogni società aderente alla Lega ha diritto ad un voto. Allo scopo di garantire l'equità di partecipazione e l'uguaglianza dei diritti dei settori componenti la Lega (di cui all'articolo 3), sono attribuiti alle società dei diversi campionati partecipanti all’Assemblea Generale, ordinaria e/o straordinaria, voti con valenze differenziate in modo da rispettare il principio dell'assegnazione di un uguale numero complessivo di voti ai diversi campionati. Il Consiglio Direttivo in base al numero delle società partecipanti ai campionati nazionali delibera il numero delle valenze differenziate per ogni settore.
4. In ciascuna elezione ogni delegato può esprimere sulla scheda tanti voti quante sono le cariche da eleggere.

Articolo 8 - Validità delle deliberazioni
1. Le Assemblee, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto della Lega, di norma deliberano a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi le astensioni nel numero dei voti espressi.

Articolo 9 - Verbali
1. I verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente della Lega e dal Segretario dell'Assemblea, sono depositati agli atti della Lega.
2. I verbali depositati presso la sede della Lega sono a disposizione delle società che ne possono richiedere copia ed estratti.

Articolo 10 - Candidature
1. Ogni singola Associazione sportiva può proporre le seguenti candidature:
- n. 1 Presidente;
- n. 1 Consigliere per il proprio campionato;
- n. 1 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- n. 1 Componente il Collegio dei Provibiri.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche e sostituzione
1. Il singolo Consigliere decade dalla carica qualora la società di appartenenza non faccia più parte della Lega a norma del precedente articolo 4, o vengano meno i requisiti che lo avevano reso eleggibile, a norma dell’articolo 19 dello Statuto della Lega.
2. In caso di vacanza delle cariche, la sostituzione ­ con i primi dei non eletti ­ dei componenti decaduti o dimissionari, avviene automaticamente con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di candidati, la sostituzione avverrà con apposita Assemblea, tra le Società appartenenti al campionato di cui era espressione il componente decaduto o dimissionario, che eleggerà il proprio rappresentante.


Articolo 12 - Le Assemblee dei Settori
1. Le Assemblee dei Settori della Lega, come previsti all’articolo 3, possono essere convocate dal Presidente o dai rappresentanti del settore regolarmente eletti in seno al Consiglio Direttivo.
2. Le Assemblee dei settori, cui partecipano solo le società del medesimo settore di appartenenza, si pronunziano, senza specifiche formalità ed a maggioranza dei partecipanti, sulle proposte relative ai rapporti ed interessi collettivi o comuni alle società facenti parte del rispettivo settore, da sottoporre all’eventuale esame del Consiglio Direttivo tramite i propri rappresentanti.
3. Sono presiedute dal Presidente di Lega o da uno dei Consiglieri eletti del settore, da lui delegato.

Articolo 13 - Elezione dei rappresentanti
1. Ogni settore elegge i propri rappresentanti, secondo le modalità previste dallo Statuto della Lega ed esamina i problemi e le questioni attinenti ai propri campionati, in apposite assemblee regolamentate secondo le norme previste dall'articolo 14.
2. I Consiglieri, rappresentanti ciascun Settore della Lega, non hanno diritto ad alcun compenso, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico, nei limiti fissati dall’apposito regolamento.

Articolo 14 - Incompatibilità
1. La carica di componente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica od incarico di Lega.

Articolo 15 - Verbali e delibere
1. Le riunioni degli organi di Lega constano di appositi verbali firmati dal Presidente, depositati gli atti e di cui le società hanno diritto di prendere visione e di trarre copia.
2. Le delibere del Consiglio Direttivo di Lega, dotate di una numerazione progressiva annuale, sono depositate in Lega. Copia delle stesse dovrà essere inviata alla Segreteria Generale della F.I.P..

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA’

Articolo 16 - Comunicazioni con le società
1. Tutte le società devono essere munite di almeno una postazione telefax idonea a ricevere ventiquattro ore al giorno e di un indirizzo e-mail. Numero di telefax ed indirizzo di posta elettronica, ed ogni eventuale variazione degli stessi, devono essere comunicati alla Lega.
2. Per tutte le comunicazioni o notifiche della Lega, si procederà ad avvisare le società che sta per avvenire la spedizione o l’inserimento sul sito della LNP, tramite un SMS mediante il numero 3404351630.
3. Tutte le comunicazioni o notifiche della Lega alle società sono validamente effettuate mediante telefax o e-mail, o a seguito di pubblicazione sul sito.
4. Le comunicazioni o notifiche da parte delle società alla Lega sono validamente effettuate mediante telefax, e-mail o posta.

Articolo 17 - Obblighi delle società
1. Le società associate alla Lega devono:
a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega, nonché tutti gli obblighi derivanti;
b) rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate e nei confronti della F.I.P..;
c) rispettare, per quanto di propria pertinenza, gli accordi intervenuti tra la Lega e terzi e comunque collaborare, ove sia previsto, al loro buon esito;
d) evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla Lega, alla F.I.P., al campionato o ad altre associate;
e) fornire una liberatoria alla Lega per l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali.

TITOLO IV - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 18 - Contributi
1. Le spese e gli oneri relativi alla gestione della Lega sono a carico delle società che ne fanno parte e del contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Consiglio Federale.

Articolo 19 - Esercizi annuali
1. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.

Articolo 20 - Indennità di mora
1. Il mancato o ritardato versamento nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, a qualsiasi causa dovuto, comporta l'applicazione di una indennità di mora fissata nel dieci per cento della somma dovuta.

Articolo 21 - Gestione delle entrate
1. Le entrate di cui allo Statuto della Lega sono destinate innanzitutto alla copertura del costo complessivo dei servizi resi, anche indirettamente, dalla Lega alle proprie associate.


Articolo 22 - Garanzia finanziaria
1. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie cui è subordinata l'ammissione ai campionati.
2. La garanzia finanziaria consiste in una fidejussione bancaria o in un deposito cauzionale di importo annuale fisso, differenziato a seconda del settore di appartenenza.
3. Su tale garanzia la Lega può operare immediatamente e senza specifiche formalità per il pagamento dei debiti delle società verso la Lega.
4. La garanzia finanziaria, in caso di utilizzo, dovrà essere automaticamente reintegrata entro i sessanta giorni successivi, pena il pagamento dell’indennità di mora prevista all’articolo 20. Il Presidente, per giustificati motivi, può prorogare di trenta giorni il termine del reintegro della garanzia finanziaria.
5. In assenza della garanzia finanziaria la società non potrà essere ammessa al campionato e su indicazione della Lega verrà proposta la sua esclusione al Consiglio Federale.

Articolo 23 - Criteri di gestione economica e finanziaria
1. In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può stabilire, a carico delle società, obblighi di carattere economico e finanziario, come ad esempio la creazione di fondi o riserve.

Articolo 24 - Impegni finanziari verso la F.I.P.
1. Per la partecipazione ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, le società debbono corrispondere alla Federazione Italiana Pallacanestro, nella misura, nei modi e nei termini da essa stabiliti:
a) le tasse federali: affiliazione, iscrizione al campionato, tasse gara, tesseramento;
b) le multe erogate dagli organi di giustizia sportiva e le somme inerenti a reclami, ricorsi, rinuncia a gare e commutazioni pene;
c) quant'altro eventualmente stabilito dal Consiglio Federale della F.I.P. in accordo con la Lega.

TITOLO V - ACCORDI ECONOMICI

Art 25 - Accordi economici
1. Le società, nella stipula degli accordi economici con gli atleti non professionisti ai sensi dell’art. 4 bis Regolamento Esecutivo, si impegnano ad adottare l’apposito modello unico di accordo redatto dalla Lega Nazionale Pallacanestro.
2. Con la sottoscrizione del modello ai sensi e per gli effetti del precedente comma, le società si obbligano a devolvere in via esclusiva tutte le controversie insorte con gli associati alla competenza della Commissione Vertenze Arbitrali, accettando espressamente le norme previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 26.
3. La Commissione Vertenze Arbitrali così deciderà, delle controversie riguardanti l’interpretazione la validità e l’esecuzione dell’accordo economico sottoscritto ai sensi del comma 1 senza formalità, pro bono et aequo in unica riunione, esaminati gli atti, e sentite le parti.

Art 26 - Commissione Vertenze Arbitrali

Articolo procedura Commissione Vertenze Arbitrali per Regolamento Interno LNP

1. La Commissione Vertenze Arbitrali, in sede giudicante, è validamente costituita con la presenza del Presidente e di due componenti.

2. La Commissione ha competenza a giudicare:
a) sulle controversie di natura economica tra società della LNP;
b) sulle controversie tra le dette società e i tesserati F.I.P. che abbiano sottoscritto accordi economici, che prevedano l’adesione alla procedura disciplinata nel presente articolo.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
a) il nome, il cognome, nonché la residenza e il domicilio eletto del reclamante e del convenuto e in caso si tratti di persone giuridiche o di associazioni, la loro esatta denominazione e la loro sede;
b) la determinazione dell’oggetto della domanda;
c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
d) l’indicazione specifica dei mezzi di prova e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

4. Il reclamo deve essere notificato alla controparte a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente contestualmente al suo inoltro alla CVA.

5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equivalente.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base dei documenti offerti in comunicazione. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.

8. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono immediatamente esecutive.

9. La parte soccombente deve adempiere alle obbligazioni derivanti dalla decisione entro e non oltre venti giorni dalla conoscenza del provvedimento, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 113 e segg. del Regolamento di Giustizia FIP, per quanto compatibili.

TITOLO VI - MARKETING

Articolo 27 - Marchi di Lega
1. Il Consiglio Direttivo delibera l'adozione del marchi di Lega.
2. L'uso dei marchi di Lega è finalizzato ad esternare l'appartenenza, provenienza, organizzazione, produzione o sponsorizzazione della Lega relativamente a beni, servizi o manifestazioni, in tutte le occasioni in cui ciò si riveli necessario od opportuno.
3. La Lega è esclusivo titolare di marchi di Lega.
4. L'uso di tali marchi spetta in via principale alla Lega. Alle società associate ne è consentito l'uso in occasione di manifestazioni organizzate e promosse dalla Lega.
5. Il Consiglio Direttivo disciplina con opportuna normativa condizioni e modalità di uso dei marchi di Lega da parte delle società.
6. Ogni uso improprio, o comunque difforme dalla prescrizioni del Consiglio Direttivo, dei marchi da parte delle società costituisce infrazione disciplinare che sarà punita nei modi e nelle forme decise dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - LA GESTIONE SPORTIVA

Articolo 28 - Durata dell'anno sportivo
1. L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Articolo 29 - Rapporti con la Federazione Italiana Pallacanestro e le altre Leghe
1. La Lega stipula con la F.I.P., di norma con cadenza quadriennale, una convenzione che disciplinerà le questioni di comune interesse e l'attribuzione alla Lega delle competenze ad essa delegate, regolandone le modalità di svolgimento.
2. La Lega può stipulare convenzioni con altre Leghe per disciplinare le questioni di comune interesse e per eventualmente condividere uffici o servizi comuni, nonché per giovarsi di possibili sinergie.

Articolo 30 - Ordinamento e formula del campionato e di altre manifestazioni
1. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula, nonché la determinazione dei numeri delle promozioni e delle retrocessioni delle squadre partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, secondo le modalità previste nella convenzione ratificata dal Consiglio Federale della F.I.P..
2. La formula ed il numero delle promozioni e retrocessioni, approvati e ratificati dal Consiglio Federale, salvo casi eccezionali, dovranno restare immutati nel corso del quadriennio olimpico.
3. La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula di altre manifestazioni.


Articolo 31 - Calendario e organizzazione dei campionati e di altre manifestazioni
1. La formulazione del calendario è competenza della F.I.P. salvo espressa delega concessa dal Consiglio Federale della F.I.P.. La Lega su richiesta della F.I.P. o ove sia previsto dai Regolamenti federali può offrire il proprio supporto.
2. La formulazione del calendario e l'organizzazione di altre manifestazioni è competenza della F.I.P. salvo espressa delega concessa dal Consiglio Federale della F.I.P.. La Lega su richiesta della F.I.P. o ove sia previsto dai Regolamenti federali può offrire il proprio supporto.

Articolo 32 - Anticipi e posticipi
1. Il Presidente o il Segretario possono disporre anticipi e/o posticipi connessi alla programmazione delle riprese televisive delle partite, anche nell’ ultima giornata di campionato.

Articolo 33 - Disposizioni organizzative annuali
1. In armonia con le disposizioni organizzative emanate dalla F.I.P. il Consiglio Direttivo delibera annualmente le norme atte a garantire il più efficace svolgimento dei campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.

Articolo 34 - Ammissione ai campionati od altre manifestazioni
1. Per l’ammissione ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale, oltre a quanto stabilito dai Regolamenti F.I.P. ed a quant'altro previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà emanare, annualmente, requisiti di partecipazione in ordine a:
a) documentazione relativa allo stato societario;
b) obblighi organizzativi a carico delle Società;
c) insussistenza documentata di debiti nei confronti della Lega o della F.I.P., nonché i debiti risultanti da lodi arbitrali;
d) dotazione obbligatoria per le società;
e) capienza impianti.
2. Per l’ammissione alle altre manifestazioni, oltre a quanto stabilito dai Regolamenti F.I.P. ed a quant'altro previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà regolamentare, annualmente, i requisiti di partecipazione.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 35 - Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della Lega ed alle disposizioni federali, in quanto applicabili.
30/06/2008 15:00
 
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