Sportitalia


Statuto
Approvato nella XXVI Assemblea delle Società e ratificato a Bologna il 01 Dicembre 2007.
Approvato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con delibera 270 Consiglio Federale numero 5 del 9/10 Febbraio 2008 - Comunicato Ufficiale numero 523 del 10 Febbraio 2008.
Modificato nella XXVIII Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria delle Società a Bologna il 28 Giugno 2008.
Modificato nella XXX Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società a Roma il 13 Giugno 2009.
Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010.
TITOLO I - I SOGGETTI
CAPO I - LA LEGA
Articolo 1 - Costituzione, scopi e sede (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] La Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma dell’art. 60 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), è l’associazione dei sodalizi affiliati alla F.I.P. partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale. Ha lo scopo di organizzare una fattiva solidarietà tra i sodalizi, per una migliore e più organica tutela degli interessi comuni e per uno sviluppo sempre maggiore dello sport della pallacanestro, nell’ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dalla F.I.P..
[2] L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
[3] Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive e della salute di quanti vi partecipino.
[4] Per il raggiungimento dello scopo la Lega Nazionale Pallacanestro potrà compiere ogni atto idoneo, assumere personale, acquistare beni mobili ed immobili, attrezzature, organizzare manifestazioni sportive, convegni, congressi, acquisire sponsor, utilizzare nuove tecnologie di comunicazione e quanto altro possa assicurare alla Lega Nazionale Pallacanestro i mezzi per lo svolgimento dello scopo sociale.
[5] La Lega Nazionale Pallacanestro ha sede in Roma e possono essere attivati uffici decentrati.
CAPO II - I SODALIZI
Articolo 2 - Ammissione, composizione ed esclusione
[1] Hanno diritto a fare parte della Lega Nazionale Pallacanestro i sodalizi partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale e che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] I sodalizi promossi ai campionati professionistici o retrocessi a campionati a carattere regionale, cessano automaticamente di far parte della Lega Nazionale Pallacanestro.
[3] Si danno per aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, tutti i sodalizi che hanno acquisito il diritto a partecipare ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.
[4] I sodalizi, aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, nel rispetto dell’art. 60 dello Statuto F.I.P, possono presentare istanza di recesso motivata al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno sportivo.
[5] Per i sodalizi retrocessi dalla Legadue o neopromossi dalla Serie C regionale, il termine di recesso è stabilito all’11 luglio di ogni anno sportivo.
[6] Per le Società ripescate il termine di recesso è stabilito entro cinque giorni dall’avvenuto ripescaggio.
[7] Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione di recesso presentata dalla Società ed informa la Federazione di tale volontà.
Articolo 3 - Partecipazione (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] La partecipazione alla Lega Nazionale Pallacanestro comporta l’adesione allo Statuto, il rispetto e l’osservanza delle deliberazioni ed il pagamento di una quota associativa sotto forma di percentuale sugli incassi così come è definita dalla F.I.P. ed ogni altra somma deliberata, attraverso l’approvazione del bilancio preventivo, dall’Assemblea Generale.
[2] La quota associativa, qualora prevista non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
[3] Tutti i sodalizi e le persone tesserate, con l’adesione alla Lega Nazionale Pallacanestro, accettano esplicitamente e si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega Nazionale Pallacanestro e della F.I.P..
Articolo 4 - L’anno sportivo
[1] L’anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
TITOLO II - LA STRUTTURA
CAPO I - GLI ORGANI
Articolo 5 - Classificazione
[1] Sono organi della Lega Nazionale Pallacanestro:
- l’Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collego dei Probiviri.
[2] Tutti i componenti degli organi della Lega Nazionale Pallacanestro durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi.
Possono essere previste indennità per incarichi specifici.
CAPO II - LE ASSEMBLEE
Articolo 6 - L’Assemblea Generale (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] L’Assemblea Generale è il massimo organo della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] L’Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.
[3] L'Assemblea è costituita da tutti i sodalizi aderenti alla Lega. Ciascun sodalizio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalle quote associative e/o contributi versati alla Lega, nel rispetto delle modalità del Regolamento Interno.
[4] La data, la sede e l’ordine del giorno delle Assemblee Generali dei sodalizi sono fissati dal Consiglio Direttivo.
[5] L’Assemblea Generale dovrà essere altresì convocata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in caso di istanza presentata da almeno 1/5 dei sodalizi facenti parte dell’Associazione.
L’istanza, contenente l’ordine del giorno con gli argomenti che si richiede vengano discussi, dovrà essere inviata al Presidente della LNP ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente - verificata entro i dieci giorni successivi alla ricezione dell’istanza la sussistenza del quorum per la richiesta - ha l’obbligo di effettuare direttamente la convocazione entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata convocazione nei termini, la stessa dovrà essere effettuata con massima urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti.
[6] La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è inviata a mezzo avviso raccomandato, o via telefax o e-mail, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, ed è firmata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro o da chi ne fa le veci.
In caso di urgenza le Assemblee potranno essere convocate con telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno otto giorni liberi prima della data fissata. Sull'invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente.
L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In ogni caso il documento di convocazione viene pubblicato sul sito www.legapallacanestro.it
[7] L’Assemblea Generale delibera:
1. In Seduta Straordinaria:
a) sulle modifiche allo Statuto;
b) sull’eventuale scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
c) su tutte quelle materie riservate dalla Legge o dal presente Statuto all’assemblea in sede straordinaria.
2. In Seduta Ordinaria:
d) approva il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo;
e) elegge il Presidente;
f) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
g) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
i) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto all’assemblea in sede ordinaria.
[8] L’Assemblea Generale è convocata in prima e seconda convocazione, anche nello stesso giorno.
[9] L’Assemblea Generale sia in seduta straordinaria che ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega dei 6/10 dei sodalizi associati, mentre in seconda convocazione con la presenza di 1/7 dei sodalizi associati. In entrambi i casi delibera a maggioranza dei sodalizi presenti, anche per delega.
[10] I sodalizi associati partecipano all’Assemblea Generale per il tramite dei propri legali rappresentanti o di soggetti da questi delegati. Sono ammessi ad assistere all’Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento qualora esso sia richiesto dall’ordine del giorno o dagli associati presenti, i componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della FIP o persona da lui espressamente designata, nonché le persone invitate dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro.
[11] La legittimazione a partecipare all’Assemblea Generale ovvero ad assistervi senza diritto di voto è verificata dalla Commissione Verifica dei Poteri, presieduta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o, in caso di suo impedimento, da un altro componente del Collegio.
[12] Gli altri componenti della Commissione Verifica Poteri sono nominati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti contestualmente alla convocazione dell’Assemblea, in numero non inferiore a due.
[13] L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o altrimenti dalla persona designata dall’Assemblea stessa; la verbalizzazione è curata dal Direttore Generale ovvero da un notaio in caso di Assemblea in seduta straordinaria.
CAPO III - IL PRESIDENTE
Articolo 7 - Funzioni e attribuzioni
[1] Il Presidente, della Lega Nazionale Pallacanestro ha la legale rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli è il massimo organo amministrativo della Lega Nazionale Pallacanestro. Convoca e presiede le Assemblee della Lega, le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. Rimane in carica dalla sua elezione e fino al termine del relativo quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
[2] Il Presidente:
a) firma gli atti della Lega Nazionale Pallacanestro;
b) indica, su proposta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro nelle Commissioni della F.I.P. dove essi sono previsti;
c) fissa l’ordine del giorno delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, che convoca, regolandone la procedura e le modalità dei lavori;
d) presiede le Assemblee Generali e Straordinarie;
e) è responsabile della gestione finanziaria della Lega Nazionale Pallacanestro ed eventuali suoi organismi;
f) esercita il potere di controllo su ogni attività della Lega Nazionale Pallacanestro ad eccezione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Lega Nazionale Pallacanestro;
h) assume delibere a carattere d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile;
i) propone al Consiglio Direttivo il nominativo del Direttore Generale;
l) propone al Consiglio Direttivo la nomina di consulenti e collaboratori.
[3] Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e, in caso di assenza definitiva o decadenza del Presidente, provvede altresì a convocare l'Assemblea Generale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.
CAPO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 8 - Composizione
[1] Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di nove componenti eletti dall’Assemblea in numero di tre Consiglieri per ognuno dei campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.
Il Regolamento di Lega determina le modalità di voto dei Consiglieri in ragione della loro rappresentatività.
Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunione del Consiglio Direttivo:
a) Il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) il Direttore Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.
Possono inoltre essere invitati il Componente del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro eletto in rappresentanza dei sodalizi partecipanti ai campionati nazionali ed i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di altri Organismi che possano essere costituiti nell'ambito dell'attività della Lega Nazionale Pallacanestro, nonché quanti il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano utile invitare in ragione delle materie all’ordine del giorno dei lavori.
[2] I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento. Sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Decadono dalla carica i componenti il cui sodalizio cessi di far parte, per qualsiasi motivo, della Lega Nazionale Pallacanestro.
[3] I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con i primi dei non eletti in rappresentanza del campionato nazionale nell’Assemblea secondo la graduatoria promulgata, in caso di mancanza di primi non eletti si procederà alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del o dei Consiglieri da sostituire, purché il numero complessivo di consiglieri decaduti non comporti la decadenza dell’intero Consiglio.
Articolo 9 - Riunioni e maggioranze
[1] Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da cinque dei suoi componenti. Viene convocato, senza particolari formalità, con almeno otto giorni di preavviso e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. I componenti hanno diritto ad un voto ciascuno ed, in caso di parità, prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
Articolo 10 - Funzioni e attribuzioni
[1] Il Consiglio Direttivo ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nella conduzione della Lega Nazionale Pallacanestro e di deliberare regolamenti e normative della Lega Nazionale Pallacanestro vincolanti per tutti i sodalizi.
[2] Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega Nazionale Pallacanestro per il raggiungimento dello scopo sociale in linea con i criteri indicati dall’Assemblea Generale.
[3] E’ compito del Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione esplicativa. Tali documenti devono essere sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti affinché gli stessi possano procedere alle verifiche ed alla redazione di una loro relazione.
[4] Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere depositati - almeno otto giorni prima della data fissata per l’esame da parte dell’Assemblea Generale - presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro, inviati per posta elettronica, a tutti i sodalizi ed altresì pubblicati per la loro consultazione sul sito www.legapallacanestro.it.
[5] In particolare il Consiglio Direttivo:
a) convoca l'Assemblea, fissa l'ordine del giorno, predispone la relazione da proporre all'Assemblea;
b) propone alla F.I.P. l’adozione di norme di interesse generale e particolare per i campionati strutturati con fasi a carattere nazionale;
c) fissa l'ammontare annuo, differenziato a seconda del campionato di appartenenza, e le modalità di presentazione delle garanzie fidejussorie richieste per l'iscrizione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
d) attraverso la redazione del bilancio preventivo, determina la quota di contributo promo-pubblicitario, sempre diversificato ed a carico del singolo associato, calcolato in funzione della attività di sviluppo e promozione programmata dal Direttivo a favore dei sodalizi, per l’esercizio sociale in corso alla data di approvazione del bilancio preventivo stesso;
e) redige ed approva il Regolamento Interno e tutti gli altri, eventuali, Regolamenti della Lega Nazionale Pallacanestro e provvede alle relative modifiche;
f) predispone e negozia i contratti e le forniture di beni e servizi, la cui esecuzione è affidata al controllo del Presidente;
g) delibera sugli accordi e le convenzioni a carattere nazionale o internazionale circa la diffusione radio-televisiva degli incontri di campionato;
h) decide l'applicazione di sanzioni, anche a carattere economico-amministrativo, a carico di sodalizi che non abbiamo adempiuto alle disposizioni della Lega Nazionale Pallacanestro;
i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
j) propone al Presidente, che li designa, i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro nell'ambito degli organi federali;
k) nella prima riunione successiva alle elezioni nomina al suo interno un Vice Presidente, con funzioni vicarie, scegliendolo tra tutti i Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale;
l) delibera di avvalersi di collaborazioni esterne per la gestione della Lega Nazionale Pallacanestro;
m) delibera la costituzione di fondi o riserve a carattere generale o specifici per attività riferita a singoli campionati;
n) ha tutte le altre prerogative e competenze previste dalle Legge o nei Regolamenti della Lega Nazionale Pallacanestro.
CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA
Articolo 11 - Composizione (modificato nella XXX Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria - Roma 13 Giugno 2009)
[1] La Giunta Esecutiva è costituita da quattro componenti con diritto di voto:
a) il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro;
b) i Consiglieri eletti in rappresentanza di ognuno dei campionati strutturati con fasi a carattere nazionale, nominati dal Consiglio Direttivo in qualità di Delegati di Settore.
Partecipa, senza diritto di voto, alla riunione della Giunta Esecutiva, il Direttore Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.
Possono inoltre essere invitati i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di altri Organismi che possano essere costituiti nell'ambito dell'attività della Lega Nazionale Pallacanestro.
Articolo 12 - Funzioni e attribuzioni
[1] La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Viene convocata con almeno tre giorni di preavviso e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
[2] Ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e delibera su tutte le materia di competenza del Consiglio Direttivo che ne deve poi ratificare le decisioni, pena l’annullamento delle delibere.
CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 13 - Composizione
[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori vengono eletti dall’Assemblea Generale e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell’intero Consiglio Direttivo.
[2] Il Presidente del Collegio è scelto con votazione dei membri effettivi, nel loro ambito, entro 20 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Almeno due degli effettivi (tra cui il Presidente) ed uno dei supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed all’albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dimostrare di avere maturato esperienza nel settore dello sport.
Articolo 14 - Funzioni e attribuzioni
[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le sue funzioni nel rispetto dell’art. 2043 del Codice Civile e delle norme della F.I.P.. Il Collegio dei Revisori dovrà vigilare sull’osservanza - degli organi associativi - della Legge, dello Statuto e dei regolamenti; dovrà vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Sarà quindi investito del conseguente potere/dovere di convocare l’Assemblea Generale tutte le volte che lo ritenesse opportuno e nei casi in cui non vi provveda - pur essendone obbligato per statuto - il Consiglio Direttivo. Vigilerà in particolare sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente e sul rispetto del regolamento elettivo.
CAPO VII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 15 - Composizione (modificato nella XXVIII Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria - Bologna 28 Giugno 2008)
[1] Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea riunita per il rinnovo delle cariche della Lega. I componenti del Collegio dei Probiviri nominano al proprio interno un Presidente e un segretario nella prima riunione utile dopo la loro elezione. Essi durano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento, sono rieleggibili e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell’intero Consiglio Direttivo.
[2] I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere in possesso di requisiti di alto profilo morale e professionale, avere competenza in materia sportiva. Essi non devono aver riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell’ambito di Federazioni Sportive o dell’ordine professionale di appartenenza e non essere tesserati per alcuna Società.
[3] Il Collegio delibera sempre con la presenza di tutti e tre i suoi componenti e a maggioranza.
Articolo 16 - Funzioni e attribuzioni (Controversie tra sodalizi aderenti) - (modificato nella XXVIII Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria - Bologna 28 Giugno 2008)
[1] Le controversie tra affiliati e tra questi e la Lega Nazionale Pallacanestro o suoi organi sono devolute in prima istanza ad un Collegio di Probiviri, il quale tenta obbligatoriamente la conciliazione tra le parti. Qualora non si addivenga ad una conciliazione, il Collegio esamina e decide le questioni sottoposte al suo giudizio nel rispetto del giusto processo e del diritto alla difesa. La determinazione così assunta dal Collegio dei Probiviri esprime la volontà finale dell’ente ed è impugnabile direttamente dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI.
[2] Le sanzioni disciplinari che il Collegio può irrogare sono: il richiamo, l’ammenda, la sospensione, l’espulsione.
[3] Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
[4] L’ammenda è inflitta per inadempimenti e/o ritardi agli oneri contributivi cui sono tenute i sodalizi.
[5] L'espulsione è inflitta nei seguenti casi:
a) svolgimento di attività in grave contrasto con gli interessi e le finalità della Lega o con le delibere assunte dall'assemblea;
b) indegnità morale, in particolare per comprovato svolgimento di attività illecite;
c) violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza sportiva secondo, le norme, gli usi e le consuetudini dell’ordinamento sportivo.
[6] Su istanza degli organi di Lega o dei suoi sodalizi, il Collegio esercita altresì funzione consultiva e di interpretazione non vincolante delle norme statutarie e regolamentari della Lega.
[7] Le modalità di funzionamento del Collegio e delle sue attribuzioni è disciplinato da un apposito Regolamento di Lega, ovvero da un apposito capitolo del Regolamento interno alla Lega.
CAPO VIII - LA SEGRETERIA
Articolo 17 - Composizione
[1] Il Direttore Generale dirige la Segreteria ed è suo compito dare attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli Organi della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] Il personale addetto alla Segreteria dipende gerarchicamente del Direttore Generale che nomina un Capo Ufficio, responsabile dell’operato e dell’efficienza degli impiegati, e che risponde direttamente del suo operato al Presidente ed al Direttore Generale.
[3] Il Direttore Generale partecipa alla riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
[4] Il Direttore Generale nominato, ha diritto ad un compenso annuale concordato per iscritto con il legale rappresentante della Lega Nazionale Pallacanestro. Ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell’attività che svolge.
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Articolo 18 - Funzioni e attribuzioni
[1] Con apposita deliberazione, il Presidente della Lega e il Consiglio Direttivo possono delegare parte delle loro attribuzioni e poteri al Direttore Generale, ovvero delegarlo espressamente per il compimento di singoli atti. In particolare, il Direttore Generale può essere autorizzato ad operare sui c/c postali e bancari intestati alla Lega Nazionale Pallacanestro nei limiti delle disponibilità contabili o di quelle fissate preventivamente dal Consiglio Direttivo e limitatamente al pagamento di canoni o ratei periodici o somministrazioni in esecuzione di accordi già stipulati, degli stipendi degli impiegati, degli oneri previdenziali, delle utenze e delle fatture di fornitori e consulenti.
TITOLO III - ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
CAPO I - ELEGGIBILITA’
Articolo 19 - Eleggibilità
[1] Sono eleggibili alle cariche sociali della Lega Nazionale Pallacanestro i cittadini italiani e stranieri che:
abbiano compiuto la maggiore età;
non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
[2] I candidati alla Presidenza della Lega Nazionale Pallacanestro debbono aver esercitato ininterrottamente per almeno due anni mansioni di carattere direttivo in qualsiasi organo della F.I.P., oppure aver ricoperto la carica di Presidente o il ruolo di Dirigente Responsabile in un sodalizio affiliato partecipante ad un campionato non professionistico maschile di pallacanestro, strutturato con fasi a carattere nazionale.
[3] Possono candidarsi al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro solo coloro che al momento della candidatura rivestono la carica di Presidente o Dirigente Responsabile in un sodalizio affiliato e partecipante ad un campionato non professionistico maschile di pallacanestro, strutturato con fasi a carattere nazionale. La candidatura può essere posta solo per il campionato di appartenenza del sodalizio di cui il candidato è espressione.
Articolo 20 - Ineleggibilità
[1] Non sono eleggibili alle cariche sociali i tesserati:
a) cittadini italiani e stranieri che non abbiano mai ricoperto cariche nella F.I.P.;
b) cittadini italiani minorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea;
c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) che abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
e) che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
f) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all’attività della F.I.P.;
g) che abbiano subito condanne passate in giudicato da parte degli organi di giustizia della F.I.P., del C.O.N.I., delle FF.SS.NN. e Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, con periodo di interdizione all’attività sportiva federale superiore a sei mesi per singolo provvedimento.
[2] Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.
Articolo 21 - Candidature
[1] Per concorrere alle cariche sociali elettive deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
[2] Le candidature devono essere proposte, separatamente per ciascuna carica, dai sodalizi affiliati e partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
a) da almeno 10 sodalizi per la candidatura a Presidente;
b) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a Consigliere;
c) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Probiviri.
[3] Le candidature debbono essere sottoscritte su apposito modulo, inviato ai sodalizi insieme alla convocazione dell’Assemblea a mezzo e-mail e con avviso sul sito www.legapallacanestro.it, dal Presidente o dal Legale Rappresentante dei sodalizi. Debbono essere depositate, anche via fax, presso la Segreteria della Lega Nazionale Pallacanestro entro le ore 20,00 del settimo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea.
[4] Salvo espresso dissenso, l’accettazione della candidatura è presunta.
[5] Scaduti i termini di presentazione ed accettazione i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico in una lista unica per ciascuna carica.
Articolo 22 - Elezione alle cariche
[1] L’elezione del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro avviene a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei sodalizi ammessi all’Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato il maggior numero di voti, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.
[2] Proclamato eletto il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, l'Assemblea procederà all'elezione dei Consiglieri.
[3] Per l'elezione a Consigliere della Lega Nazionale Pallacanestro, risultano eletti i tre candidati, per ogni campionato, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voti.
[4] I sodalizi eleggono complessivamente 9 Consiglieri (3 per ogni settore).
[5] Le votazioni per il Collegio dei Revisori dei Conti seguiranno quelle dei componenti il Consiglio Direttivo.
[6] Sono eletti componenti effettivi i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. I primi due candidati che seguono vengono eletti come membri supplenti.
[7] Le votazioni per il Collegio dei Probiviri seguiranno quelle dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
[8] Sono eletti componenti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Articolo 23 - Dimissioni, impedimenti e decadenza
[1] In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione ed il Vice Presidente Vicario assume la reggenza provvisoria fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 30 giorni ed effettuata entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza da parte del Consiglio Federale.
[2] Le dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.
[3] In tal caso il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza da parte del Consiglio Federale della F.I.P..
TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I - GESTIONE DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO
Articolo 24 - Esercizio sociale - Bilancio consuntivo e preventivo (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] L’esercizio sociale della Lega Nazionale Pallacanestro ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
[2] Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto in modo conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, che ha recepito la disciplina prevista dalla IV e VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea, in materia di redazione dei conti annuali delle Società di capitali.
Nella relazione che accompagnerà il bilancio sia preventivo che consuntivo il Consiglio Direttivo esporrà in un prospetto riepilogativo i seguenti capitoli di spesa ed a cui dovranno fare riferimento anche le specifiche voci di entrata:
il capitolo delle spese di funzionamento definite dal Regolamento Interno, a cui faranno riferimento le entrate per la quote associative individuate dal 6% degli incassi di ogni sodalizio con un minimo garantito annualmente fissato dal Direttivo.
il capitolo delle spese relative all’attività di sviluppo definite dal Consiglio Direttivo attraverso il Regolamento Interno e coperte, sia dalle quote promo-pubblicitarie a carico dei sodalizi con importo annualmente fissato dal Direttivo, che dalle altre entrate della Lega Nazionale Pallacanestro previste dall’art. 25, escluse le spese di funzionamento.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo è approvato dall’Assemblea Generale entro il 31 ottobre di ogni anno.
Articolo 25 - Le entrate (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] Le entrate della Lega Nazionale Pallacanestro sono costituite:
a) dalle quote obbligatorie , fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo, sotto forma di percentuale degli incassi così come è definita dalla F.I.P.;
b) dai proventi delle manifestazioni sportive direttamente organizzate;
c) dalla gestione dei servizi;
d) da accordi pubblicitari;
e) da contributi versati dai sodalizi a copertura delle spese di attività deliberate;
f) da donazioni erogate a qualsiasi titolo da privati, Enti o società e da quant’altro.
TITOLO V - NORME FINALI
Articolo 26 - Scioglimento (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] In deroga all’art. 6, comma 8, qualora all’ordine del giorno sia previsto lo scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta dei 5/6 degli aventi diritto a voto, senza possibilità di delegare la partecipazione.
[2] Lo scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro deve essere deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria, con la particolare maggioranza dei 4/5 di tutti gli aventi diritto a voto.
[3] La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di attuazione
[1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro, entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Fino a quel momento, la Lega continuerà ad essere regolata dalle norme previdenti.
Articolo 28 - Norma transitoria articolo 24
Le disposizioni di cui all’art. 24 non si applicano alle spese deliberate per l’esercizio in corso ed approvate, come da bilancio preventivo, precedente all’entrata in vigore del presente statuto .
Approvato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con delibera 270 Consiglio Federale numero 5 del 9/10 Febbraio 2008 - Comunicato Ufficiale numero 523 del 10 Febbraio 2008.
Modificato nella XXVIII Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria delle Società a Bologna il 28 Giugno 2008.
Modificato nella XXX Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società a Roma il 13 Giugno 2009.
Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010.
TITOLO I - I SOGGETTI
CAPO I - LA LEGA
Articolo 1 - Costituzione, scopi e sede (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] La Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma dell’art. 60 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), è l’associazione dei sodalizi affiliati alla F.I.P. partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale. Ha lo scopo di organizzare una fattiva solidarietà tra i sodalizi, per una migliore e più organica tutela degli interessi comuni e per uno sviluppo sempre maggiore dello sport della pallacanestro, nell’ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dalla F.I.P..
[2] L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
[3] Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive e della salute di quanti vi partecipino.
[4] Per il raggiungimento dello scopo la Lega Nazionale Pallacanestro potrà compiere ogni atto idoneo, assumere personale, acquistare beni mobili ed immobili, attrezzature, organizzare manifestazioni sportive, convegni, congressi, acquisire sponsor, utilizzare nuove tecnologie di comunicazione e quanto altro possa assicurare alla Lega Nazionale Pallacanestro i mezzi per lo svolgimento dello scopo sociale.
[5] La Lega Nazionale Pallacanestro ha sede in Roma e possono essere attivati uffici decentrati.
CAPO II - I SODALIZI
Articolo 2 - Ammissione, composizione ed esclusione
[1] Hanno diritto a fare parte della Lega Nazionale Pallacanestro i sodalizi partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale e che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente Statuto, nei regolamenti e nelle decisioni della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] I sodalizi promossi ai campionati professionistici o retrocessi a campionati a carattere regionale, cessano automaticamente di far parte della Lega Nazionale Pallacanestro.
[3] Si danno per aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, tutti i sodalizi che hanno acquisito il diritto a partecipare ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.
[4] I sodalizi, aderenti alla Lega Nazionale Pallacanestro, nel rispetto dell’art. 60 dello Statuto F.I.P, possono presentare istanza di recesso motivata al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno sportivo.
[5] Per i sodalizi retrocessi dalla Legadue o neopromossi dalla Serie C regionale, il termine di recesso è stabilito all’11 luglio di ogni anno sportivo.
[6] Per le Società ripescate il termine di recesso è stabilito entro cinque giorni dall’avvenuto ripescaggio.
[7] Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione di recesso presentata dalla Società ed informa la Federazione di tale volontà.
Articolo 3 - Partecipazione (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] La partecipazione alla Lega Nazionale Pallacanestro comporta l’adesione allo Statuto, il rispetto e l’osservanza delle deliberazioni ed il pagamento di una quota associativa sotto forma di percentuale sugli incassi così come è definita dalla F.I.P. ed ogni altra somma deliberata, attraverso l’approvazione del bilancio preventivo, dall’Assemblea Generale.
[2] La quota associativa, qualora prevista non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
[3] Tutti i sodalizi e le persone tesserate, con l’adesione alla Lega Nazionale Pallacanestro, accettano esplicitamente e si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega Nazionale Pallacanestro e della F.I.P..
Articolo 4 - L’anno sportivo
[1] L’anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
TITOLO II - LA STRUTTURA
CAPO I - GLI ORGANI
Articolo 5 - Classificazione
[1] Sono organi della Lega Nazionale Pallacanestro:
- l’Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collego dei Probiviri.
[2] Tutti i componenti degli organi della Lega Nazionale Pallacanestro durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi.
Possono essere previste indennità per incarichi specifici.
CAPO II - LE ASSEMBLEE
Articolo 6 - L’Assemblea Generale (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] L’Assemblea Generale è il massimo organo della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] L’Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.
[3] L'Assemblea è costituita da tutti i sodalizi aderenti alla Lega. Ciascun sodalizio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalle quote associative e/o contributi versati alla Lega, nel rispetto delle modalità del Regolamento Interno.
[4] La data, la sede e l’ordine del giorno delle Assemblee Generali dei sodalizi sono fissati dal Consiglio Direttivo.
[5] L’Assemblea Generale dovrà essere altresì convocata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in caso di istanza presentata da almeno 1/5 dei sodalizi facenti parte dell’Associazione.
L’istanza, contenente l’ordine del giorno con gli argomenti che si richiede vengano discussi, dovrà essere inviata al Presidente della LNP ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente - verificata entro i dieci giorni successivi alla ricezione dell’istanza la sussistenza del quorum per la richiesta - ha l’obbligo di effettuare direttamente la convocazione entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata convocazione nei termini, la stessa dovrà essere effettuata con massima urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti.
[6] La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è inviata a mezzo avviso raccomandato, o via telefax o e-mail, almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, ed è firmata dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro o da chi ne fa le veci.
In caso di urgenza le Assemblee potranno essere convocate con telegramma o telefax o e-mail da spedire almeno otto giorni liberi prima della data fissata. Sull'invito dovrà specificarsi che trattasi di convocazione urgente.
L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
In ogni caso il documento di convocazione viene pubblicato sul sito www.legapallacanestro.it
[7] L’Assemblea Generale delibera:
1. In Seduta Straordinaria:
a) sulle modifiche allo Statuto;
b) sull’eventuale scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
c) su tutte quelle materie riservate dalla Legge o dal presente Statuto all’assemblea in sede straordinaria.
2. In Seduta Ordinaria:
d) approva il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo;
e) elegge il Presidente;
f) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
g) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) elegge i componenti il Collegio dei Probiviri;
i) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto all’assemblea in sede ordinaria.
[8] L’Assemblea Generale è convocata in prima e seconda convocazione, anche nello stesso giorno.
[9] L’Assemblea Generale sia in seduta straordinaria che ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche per delega dei 6/10 dei sodalizi associati, mentre in seconda convocazione con la presenza di 1/7 dei sodalizi associati. In entrambi i casi delibera a maggioranza dei sodalizi presenti, anche per delega.
[10] I sodalizi associati partecipano all’Assemblea Generale per il tramite dei propri legali rappresentanti o di soggetti da questi delegati. Sono ammessi ad assistere all’Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento qualora esso sia richiesto dall’ordine del giorno o dagli associati presenti, i componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente della FIP o persona da lui espressamente designata, nonché le persone invitate dal Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro.
[11] La legittimazione a partecipare all’Assemblea Generale ovvero ad assistervi senza diritto di voto è verificata dalla Commissione Verifica dei Poteri, presieduta dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o, in caso di suo impedimento, da un altro componente del Collegio.
[12] Gli altri componenti della Commissione Verifica Poteri sono nominati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti contestualmente alla convocazione dell’Assemblea, in numero non inferiore a due.
[13] L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o altrimenti dalla persona designata dall’Assemblea stessa; la verbalizzazione è curata dal Direttore Generale ovvero da un notaio in caso di Assemblea in seduta straordinaria.
CAPO III - IL PRESIDENTE
Articolo 7 - Funzioni e attribuzioni
[1] Il Presidente, della Lega Nazionale Pallacanestro ha la legale rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli è il massimo organo amministrativo della Lega Nazionale Pallacanestro. Convoca e presiede le Assemblee della Lega, le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. Rimane in carica dalla sua elezione e fino al termine del relativo quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un massimo di 2 mandati consecutivi.
[2] Il Presidente:
a) firma gli atti della Lega Nazionale Pallacanestro;
b) indica, su proposta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro nelle Commissioni della F.I.P. dove essi sono previsti;
c) fissa l’ordine del giorno delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, che convoca, regolandone la procedura e le modalità dei lavori;
d) presiede le Assemblee Generali e Straordinarie;
e) è responsabile della gestione finanziaria della Lega Nazionale Pallacanestro ed eventuali suoi organismi;
f) esercita il potere di controllo su ogni attività della Lega Nazionale Pallacanestro ad eccezione di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Lega Nazionale Pallacanestro;
h) assume delibere a carattere d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione utile;
i) propone al Consiglio Direttivo il nominativo del Direttore Generale;
l) propone al Consiglio Direttivo la nomina di consulenti e collaboratori.
[3] Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento e, in caso di assenza definitiva o decadenza del Presidente, provvede altresì a convocare l'Assemblea Generale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.
CAPO IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 8 - Composizione
[1] Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di nove componenti eletti dall’Assemblea in numero di tre Consiglieri per ognuno dei campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale.
Il Regolamento di Lega determina le modalità di voto dei Consiglieri in ragione della loro rappresentatività.
Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunione del Consiglio Direttivo:
a) Il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) il Direttore Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.
Possono inoltre essere invitati il Componente del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro eletto in rappresentanza dei sodalizi partecipanti ai campionati nazionali ed i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di altri Organismi che possano essere costituiti nell'ambito dell'attività della Lega Nazionale Pallacanestro, nonché quanti il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano utile invitare in ragione delle materie all’ordine del giorno dei lavori.
[2] I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento. Sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Decadono dalla carica i componenti il cui sodalizio cessi di far parte, per qualsiasi motivo, della Lega Nazionale Pallacanestro.
[3] I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con i primi dei non eletti in rappresentanza del campionato nazionale nell’Assemblea secondo la graduatoria promulgata, in caso di mancanza di primi non eletti si procederà alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del o dei Consiglieri da sostituire, purché il numero complessivo di consiglieri decaduti non comporti la decadenza dell’intero Consiglio.
Articolo 9 - Riunioni e maggioranze
[1] Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da cinque dei suoi componenti. Viene convocato, senza particolari formalità, con almeno otto giorni di preavviso e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. I componenti hanno diritto ad un voto ciascuno ed, in caso di parità, prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
Articolo 10 - Funzioni e attribuzioni
[1] Il Consiglio Direttivo ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nella conduzione della Lega Nazionale Pallacanestro e di deliberare regolamenti e normative della Lega Nazionale Pallacanestro vincolanti per tutti i sodalizi.
[2] Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega Nazionale Pallacanestro per il raggiungimento dello scopo sociale in linea con i criteri indicati dall’Assemblea Generale.
[3] E’ compito del Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione esplicativa. Tali documenti devono essere sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti affinché gli stessi possano procedere alle verifiche ed alla redazione di una loro relazione.
[4] Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere depositati - almeno otto giorni prima della data fissata per l’esame da parte dell’Assemblea Generale - presso la sede della Lega Nazionale Pallacanestro, inviati per posta elettronica, a tutti i sodalizi ed altresì pubblicati per la loro consultazione sul sito www.legapallacanestro.it.
[5] In particolare il Consiglio Direttivo:
a) convoca l'Assemblea, fissa l'ordine del giorno, predispone la relazione da proporre all'Assemblea;
b) propone alla F.I.P. l’adozione di norme di interesse generale e particolare per i campionati strutturati con fasi a carattere nazionale;
c) fissa l'ammontare annuo, differenziato a seconda del campionato di appartenenza, e le modalità di presentazione delle garanzie fidejussorie richieste per l'iscrizione alla Lega Nazionale Pallacanestro;
d) attraverso la redazione del bilancio preventivo, determina la quota di contributo promo-pubblicitario, sempre diversificato ed a carico del singolo associato, calcolato in funzione della attività di sviluppo e promozione programmata dal Direttivo a favore dei sodalizi, per l’esercizio sociale in corso alla data di approvazione del bilancio preventivo stesso;
e) redige ed approva il Regolamento Interno e tutti gli altri, eventuali, Regolamenti della Lega Nazionale Pallacanestro e provvede alle relative modifiche;
f) predispone e negozia i contratti e le forniture di beni e servizi, la cui esecuzione è affidata al controllo del Presidente;
g) delibera sugli accordi e le convenzioni a carattere nazionale o internazionale circa la diffusione radio-televisiva degli incontri di campionato;
h) decide l'applicazione di sanzioni, anche a carattere economico-amministrativo, a carico di sodalizi che non abbiamo adempiuto alle disposizioni della Lega Nazionale Pallacanestro;
i) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
j) propone al Presidente, che li designa, i rappresentanti della Lega Nazionale Pallacanestro nell'ambito degli organi federali;
k) nella prima riunione successiva alle elezioni nomina al suo interno un Vice Presidente, con funzioni vicarie, scegliendolo tra tutti i Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale;
l) delibera di avvalersi di collaborazioni esterne per la gestione della Lega Nazionale Pallacanestro;
m) delibera la costituzione di fondi o riserve a carattere generale o specifici per attività riferita a singoli campionati;
n) ha tutte le altre prerogative e competenze previste dalle Legge o nei Regolamenti della Lega Nazionale Pallacanestro.
CAPO V - LA GIUNTA ESECUTIVA
Articolo 11 - Composizione (modificato nella XXX Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria - Roma 13 Giugno 2009)
[1] La Giunta Esecutiva è costituita da quattro componenti con diritto di voto:
a) il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro;
b) i Consiglieri eletti in rappresentanza di ognuno dei campionati strutturati con fasi a carattere nazionale, nominati dal Consiglio Direttivo in qualità di Delegati di Settore.
Partecipa, senza diritto di voto, alla riunione della Giunta Esecutiva, il Direttore Generale della Lega Nazionale Pallacanestro.
Possono inoltre essere invitati i responsabili di Commissioni di lavoro o i rappresentanti di altri Organismi che possano essere costituiti nell'ambito dell'attività della Lega Nazionale Pallacanestro.
Articolo 12 - Funzioni e attribuzioni
[1] La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Viene convocata con almeno tre giorni di preavviso e la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
[2] Ha il compito primario di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e delibera su tutte le materia di competenza del Consiglio Direttivo che ne deve poi ratificare le decisioni, pena l’annullamento delle delibere.
CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 13 - Composizione
[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori vengono eletti dall’Assemblea Generale e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati consecutivi e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell’intero Consiglio Direttivo.
[2] Il Presidente del Collegio è scelto con votazione dei membri effettivi, nel loro ambito, entro 20 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Almeno due degli effettivi (tra cui il Presidente) ed uno dei supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed all’albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e dimostrare di avere maturato esperienza nel settore dello sport.
Articolo 14 - Funzioni e attribuzioni
[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le sue funzioni nel rispetto dell’art. 2043 del Codice Civile e delle norme della F.I.P.. Il Collegio dei Revisori dovrà vigilare sull’osservanza - degli organi associativi - della Legge, dello Statuto e dei regolamenti; dovrà vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Sarà quindi investito del conseguente potere/dovere di convocare l’Assemblea Generale tutte le volte che lo ritenesse opportuno e nei casi in cui non vi provveda - pur essendone obbligato per statuto - il Consiglio Direttivo. Vigilerà in particolare sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente e sul rispetto del regolamento elettivo.
CAPO VII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 15 - Composizione (modificato nella XXVIII Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria - Bologna 28 Giugno 2008)
[1] Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’Assemblea riunita per il rinnovo delle cariche della Lega. I componenti del Collegio dei Probiviri nominano al proprio interno un Presidente e un segretario nella prima riunione utile dopo la loro elezione. Essi durano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico di riferimento, sono rieleggibili e non decadono anche nel caso di anticipata decadenza del Presidente o dell’intero Consiglio Direttivo.
[2] I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere in possesso di requisiti di alto profilo morale e professionale, avere competenza in materia sportiva. Essi non devono aver riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell’ambito di Federazioni Sportive o dell’ordine professionale di appartenenza e non essere tesserati per alcuna Società.
[3] Il Collegio delibera sempre con la presenza di tutti e tre i suoi componenti e a maggioranza.
Articolo 16 - Funzioni e attribuzioni (Controversie tra sodalizi aderenti) - (modificato nella XXVIII Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria - Bologna 28 Giugno 2008)
[1] Le controversie tra affiliati e tra questi e la Lega Nazionale Pallacanestro o suoi organi sono devolute in prima istanza ad un Collegio di Probiviri, il quale tenta obbligatoriamente la conciliazione tra le parti. Qualora non si addivenga ad una conciliazione, il Collegio esamina e decide le questioni sottoposte al suo giudizio nel rispetto del giusto processo e del diritto alla difesa. La determinazione così assunta dal Collegio dei Probiviri esprime la volontà finale dell’ente ed è impugnabile direttamente dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI.
[2] Le sanzioni disciplinari che il Collegio può irrogare sono: il richiamo, l’ammenda, la sospensione, l’espulsione.
[3] Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.
[4] L’ammenda è inflitta per inadempimenti e/o ritardi agli oneri contributivi cui sono tenute i sodalizi.
[5] L'espulsione è inflitta nei seguenti casi:
a) svolgimento di attività in grave contrasto con gli interessi e le finalità della Lega o con le delibere assunte dall'assemblea;
b) indegnità morale, in particolare per comprovato svolgimento di attività illecite;
c) violazione dell’obbligo di lealtà e correttezza sportiva secondo, le norme, gli usi e le consuetudini dell’ordinamento sportivo.
[6] Su istanza degli organi di Lega o dei suoi sodalizi, il Collegio esercita altresì funzione consultiva e di interpretazione non vincolante delle norme statutarie e regolamentari della Lega.
[7] Le modalità di funzionamento del Collegio e delle sue attribuzioni è disciplinato da un apposito Regolamento di Lega, ovvero da un apposito capitolo del Regolamento interno alla Lega.
CAPO VIII - LA SEGRETERIA
Articolo 17 - Composizione
[1] Il Direttore Generale dirige la Segreteria ed è suo compito dare attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli Organi della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] Il personale addetto alla Segreteria dipende gerarchicamente del Direttore Generale che nomina un Capo Ufficio, responsabile dell’operato e dell’efficienza degli impiegati, e che risponde direttamente del suo operato al Presidente ed al Direttore Generale.
[3] Il Direttore Generale partecipa alla riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
[4] Il Direttore Generale nominato, ha diritto ad un compenso annuale concordato per iscritto con il legale rappresentante della Lega Nazionale Pallacanestro. Ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell’attività che svolge.
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Articolo 18 - Funzioni e attribuzioni
[1] Con apposita deliberazione, il Presidente della Lega e il Consiglio Direttivo possono delegare parte delle loro attribuzioni e poteri al Direttore Generale, ovvero delegarlo espressamente per il compimento di singoli atti. In particolare, il Direttore Generale può essere autorizzato ad operare sui c/c postali e bancari intestati alla Lega Nazionale Pallacanestro nei limiti delle disponibilità contabili o di quelle fissate preventivamente dal Consiglio Direttivo e limitatamente al pagamento di canoni o ratei periodici o somministrazioni in esecuzione di accordi già stipulati, degli stipendi degli impiegati, degli oneri previdenziali, delle utenze e delle fatture di fornitori e consulenti.
TITOLO III - ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI
CAPO I - ELEGGIBILITA’
Articolo 19 - Eleggibilità
[1] Sono eleggibili alle cariche sociali della Lega Nazionale Pallacanestro i cittadini italiani e stranieri che:
abbiano compiuto la maggiore età;
non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
[2] I candidati alla Presidenza della Lega Nazionale Pallacanestro debbono aver esercitato ininterrottamente per almeno due anni mansioni di carattere direttivo in qualsiasi organo della F.I.P., oppure aver ricoperto la carica di Presidente o il ruolo di Dirigente Responsabile in un sodalizio affiliato partecipante ad un campionato non professionistico maschile di pallacanestro, strutturato con fasi a carattere nazionale.
[3] Possono candidarsi al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro solo coloro che al momento della candidatura rivestono la carica di Presidente o Dirigente Responsabile in un sodalizio affiliato e partecipante ad un campionato non professionistico maschile di pallacanestro, strutturato con fasi a carattere nazionale. La candidatura può essere posta solo per il campionato di appartenenza del sodalizio di cui il candidato è espressione.
Articolo 20 - Ineleggibilità
[1] Non sono eleggibili alle cariche sociali i tesserati:
a) cittadini italiani e stranieri che non abbiano mai ricoperto cariche nella F.I.P.;
b) cittadini italiani minorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea;
c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) che abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
e) che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
f) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all’attività della F.I.P.;
g) che abbiano subito condanne passate in giudicato da parte degli organi di giustizia della F.I.P., del C.O.N.I., delle FF.SS.NN. e Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, con periodo di interdizione all’attività sportiva federale superiore a sei mesi per singolo provvedimento.
[2] Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.
Articolo 21 - Candidature
[1] Per concorrere alle cariche sociali elettive deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
[2] Le candidature devono essere proposte, separatamente per ciascuna carica, dai sodalizi affiliati e partecipanti ai campionati non professionistici maschili di pallacanestro, strutturati con fasi a carattere nazionale e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
a) da almeno 10 sodalizi per la candidatura a Presidente;
b) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a Consigliere;
c) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) da almeno 4 sodalizi per la candidatura a membro del Collegio dei Probiviri.
[3] Le candidature debbono essere sottoscritte su apposito modulo, inviato ai sodalizi insieme alla convocazione dell’Assemblea a mezzo e-mail e con avviso sul sito www.legapallacanestro.it, dal Presidente o dal Legale Rappresentante dei sodalizi. Debbono essere depositate, anche via fax, presso la Segreteria della Lega Nazionale Pallacanestro entro le ore 20,00 del settimo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea.
[4] Salvo espresso dissenso, l’accettazione della candidatura è presunta.
[5] Scaduti i termini di presentazione ed accettazione i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico in una lista unica per ciascuna carica.
Articolo 22 - Elezione alle cariche
[1] L’elezione del Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro avviene a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei sodalizi ammessi all’Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato il maggior numero di voti, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.
[2] Proclamato eletto il Presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, l'Assemblea procederà all'elezione dei Consiglieri.
[3] Per l'elezione a Consigliere della Lega Nazionale Pallacanestro, risultano eletti i tre candidati, per ogni campionato, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati a pari voti.
[4] I sodalizi eleggono complessivamente 9 Consiglieri (3 per ogni settore).
[5] Le votazioni per il Collegio dei Revisori dei Conti seguiranno quelle dei componenti il Consiglio Direttivo.
[6] Sono eletti componenti effettivi i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. I primi due candidati che seguono vengono eletti come membri supplenti.
[7] Le votazioni per il Collegio dei Probiviri seguiranno quelle dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
[8] Sono eletti componenti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Articolo 23 - Dimissioni, impedimenti e decadenza
[1] In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l’ordinaria amministrazione ed il Vice Presidente Vicario assume la reggenza provvisoria fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata entro 30 giorni ed effettuata entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza da parte del Consiglio Federale.
[2] Le dimissioni, anche non contemporanee, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.
[3] In tal caso il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni dalla dichiarata decadenza da parte del Consiglio Federale della F.I.P..
TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I - GESTIONE DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO
Articolo 24 - Esercizio sociale - Bilancio consuntivo e preventivo (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] L’esercizio sociale della Lega Nazionale Pallacanestro ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
[2] Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto in modo conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, che ha recepito la disciplina prevista dalla IV e VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea, in materia di redazione dei conti annuali delle Società di capitali.
Nella relazione che accompagnerà il bilancio sia preventivo che consuntivo il Consiglio Direttivo esporrà in un prospetto riepilogativo i seguenti capitoli di spesa ed a cui dovranno fare riferimento anche le specifiche voci di entrata:
il capitolo delle spese di funzionamento definite dal Regolamento Interno, a cui faranno riferimento le entrate per la quote associative individuate dal 6% degli incassi di ogni sodalizio con un minimo garantito annualmente fissato dal Direttivo.
il capitolo delle spese relative all’attività di sviluppo definite dal Consiglio Direttivo attraverso il Regolamento Interno e coperte, sia dalle quote promo-pubblicitarie a carico dei sodalizi con importo annualmente fissato dal Direttivo, che dalle altre entrate della Lega Nazionale Pallacanestro previste dall’art. 25, escluse le spese di funzionamento.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo è approvato dall’Assemblea Generale entro il 31 ottobre di ogni anno.
Articolo 25 - Le entrate (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] Le entrate della Lega Nazionale Pallacanestro sono costituite:
a) dalle quote obbligatorie , fissate ogni anno dal Consiglio Direttivo, sotto forma di percentuale degli incassi così come è definita dalla F.I.P.;
b) dai proventi delle manifestazioni sportive direttamente organizzate;
c) dalla gestione dei servizi;
d) da accordi pubblicitari;
e) da contributi versati dai sodalizi a copertura delle spese di attività deliberate;
f) da donazioni erogate a qualsiasi titolo da privati, Enti o società e da quant’altro.
TITOLO V - NORME FINALI
Articolo 26 - Scioglimento (Modificato nella XXXII Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria delle Società ad Assago (Mi) il 27 Febbraio 2010)
[1] In deroga all’art. 6, comma 8, qualora all’ordine del giorno sia previsto lo scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro, l’Assemblea Generale Straordinaria sarà regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta dei 5/6 degli aventi diritto a voto, senza possibilità di delegare la partecipazione.
[2] Lo scioglimento della Lega Nazionale Pallacanestro deve essere deliberato dall’Assemblea Generale Straordinaria, con la particolare maggioranza dei 4/5 di tutti gli aventi diritto a voto.
[3] La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di attuazione
[1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme del Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro.
[2] Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea della Lega Nazionale Pallacanestro, entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Federazione Italiana Pallacanestro. Fino a quel momento, la Lega continuerà ad essere regolata dalle norme previdenti.
Articolo 28 - Norma transitoria articolo 24
Le disposizioni di cui all’art. 24 non si applicano alle spese deliberate per l’esercizio in corso ed approvate, come da bilancio preventivo, precedente all’entrata in vigore del presente statuto .
20/06/2008 15:00
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